LECCE (di M.Cassone) – In pochi giorni è stato affermato in modo convincente da due allenatori del Girone C della Lega Pro; sia De Zerbi, mister del Foggia, che Braglia del Lecce, a chiare lettere, hanno lanciato quello che, a questo punto, diventa più di un dubbio: “Casertana e Benevento sono dello stesso proprietario?”.
Ora i vertici della Lega Pro cosa faranno? E la Procura, sempre attenta nei confronti dell’ U.S. Lecce, starà a guardare oppure cercherà di fare luce su una questione che potrebbe essere l’angolino di apertura di una serie di scatole cinesi per nulla consentite dai regolamenti? (Art. 16 bis (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.IG.C.).
Una serie di interrogativi che se non dovessero avere risposta sarebbero l’ennesimo cono d’ombra su un torneo, la Lega Pro, che rischia, ogni giorno che passa, di perdere credibilità.
È giusto che si indaghi sulla questione, è giusto che si faccia chiarezza quanto prima, nel bene della verità, perché se fossero soltanto ipotesi non sarebbe leale nei confronti di Casertana e Benevento e dei rispettivi tifosi. Se invece fosse tutto vero, sarebbe l’ennesima “furbata” italiana e renderebbe tutto molto triste.
Peccato che oramai tra calcio scommesse, giudice sportivo e dubbi vari, si giochi sempre meno sul campo e sempre di più nelle aule dei Tribunali e nei “bar dello sport” virtuali.
Per riconsegnare il calcio al suo vero padrone, il popolo, bisogna avere il coraggio di fare pulizia qualora ce ne fosse bisogno, oppure di smetterla di parlare, di fronte a prove ben precise che dimostrino che nulla, di quello che si racconta e si vocifera, è vero.
Speriamo, dunque, che venga fatta un’azione importante da parte dei vertici e della Procura Federale, perché così non si può più andare avanti.
Il giuoco del calcio è un gioco… e non è per nulla sportivo esasperare gli animi di chi lo ama in questa maniera.
Art. 16 bis (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.IG.C.)
Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.
3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.