LECCE – Il Prefetto di Lecce, Claudio Palomba, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la gara di sabato pomeriggio, che si giocherà al Via del Mare, tra Lecce e Martina Franca, a tutti i residenti della provincia di Taranto. Avrebbe deciso di vietare la trasferta con le stesse motivazioni (scontri tra le due tifoserie lo scorso 25 aprile prima di Martina Franca – Lecce) che all’andata spinsero il Prefetto di Taranto a prendere la stessa decisione che penalizzò in quel caso i tifosi del Lecce. Tenendo conto anche, da quello che si legge sul sito ufficiale della società martinese, delle polemiche nate dopo il ricorso presentato dalla Caserta. E la “tessera del tifoso” continua a collezionare sconfitte.
Ecco le motivazioni:
Letta la determinazione n. 04/2016 del 27 gennaio 2016 con la quale l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha ritenuto che per l’incontro di calcio Lecce-Martina Franca, connotato da elevati profili di rischio, per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dovranno essere adottate, in sede di GOS, particolari misure organizzative;
Vista la successiva nota Cat. A. 4/2016 Gab. in data 2 febbraio 2016 con la quale il Questore, nel ribadire quanto già riferito con nota in data 22 gennaio 2016, ha evidenziato il profondo malcontento espresso dalla tifoseria giallorossa fidelizzata per le misure adottate con provvedimento dal Prefetto di Caserta, il quale ha disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Puglia con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione della U. S. Lecce”, emesso in occasione dell’incontro Casertana-Lecce di sabato 30 gennaio u.s., nonché le polemiche, riportate ampiamente dai media locali, rimarcate anche dalla società salentina con comunicato stampa;
Considerato che a seguito dell’ulteriore episodio concernente l’infortunio occorso al guardalinee, durante lo svolgimento del predetto incontro di calcio Casertana-Lecce, sostituito poi da due esponenti, uno per squadra, la Casertana ha chiesto la non omologazione del risultato e la vittoria “a tavolino” in proprio favore, circostanza questa che rende ancor più esasperato l’ambiente sportivo e quindi problematico l’incontro di sabato 6 febbraio p.v. Lecce- Martina-Franca;
Considerato che tutte le circostanze sopra evidenziate potrebbero portare la tifoseria a porre in essere azioni eclatanti in parte già preannunciate e che la presenza di tifoseria ospite darebbe l’occasione ai supporters locali, specie la fascia più oltranzista, per porre in essere azioni di dissenso, anche in forma violenta, da attuare anche lungo le arterie stradali interessate dal transito della tifoseria ospite;
Ritenuto di condividere la proposta del Questore e di dover conseguentemente assumere le necessarie determinazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Visto l’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773;
DISPONE
per i motivi citati in premessa, in occasione dell’incontro di calcio “LECCE-MARTINA FRANCA” che si disputerà sabato 6 febbraio 2016 presso lo stadio comunale di Lecce, valevole per il campionato nazionale Lega PRO – girone “C” è adottata la seguente misura:
divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto;
Il Questore di Lecce disporrà per la notifica a tutti gli organismi interessati, e segnatamente al Sindaco del Comune di Lecce ed ai rappresentanti delle società calcistiche di che trattasi, e dell’esecuzione del presente provvedimento nonché tutti gli interventi ritenuti idonei per la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Copia della presente ordinanza è trasmesa al Prefetto ed al Questore della provincia di Taranto, al sindaco del Comune di Martina Franca, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, alla Lega Nazionale dilettanti, al Comitato Regionale Lega Nazionale dilettanti, all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30, ovvero 60 giorni dalla notificazione.